LA NORMATIVA PER L'ELIMINAZIONE DELLE NUTRIE

APPROVATA LA NORMATIVA PER L'ELIMINAZIONE DELLE NUTRIE

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA LA LEGGE PER L'ERADICAZIONE DELLE NUTRIE

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L’abbattimento delle nutrie in Veneto è leggeCon 37 voti a favore, 2 contrari e 6 astenuti, martedì 17 maggio il Consiglio Regionale ha approvato il testo della nuova legge relativa a “misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria”. Si tratta per l’appunto di una cornice normativa, entro cui la Giunta dovrà dettagliare le misure finalizzate all’eradicazione della specie, ma che stabilisce già quali armi potranno essere usate e quanti soldi saranno a disposizione.              

 La legge prevede l’applicazione di misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all’esercizio venatorio identificando le seguenti metodologie di abbattimento:
- armi comuni da sparo;
- trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale;
-  metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica;
- ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto tra cui anche i metodi ecologici.
La legge stabilisce che sia la Regione a formulare i «piani di abbattimento» per le sette province e mette in capo a ogni Provincia la selezione e autorizzazione dei soggetti autorizzati a cacciare. Questi potranno appartenere alle seguenti categorie di soggetti:
-          polizia provinciale e locale,
-          agenti venatori volontari,
-          guardie giurate,
-          operatori della vigilanza idraulica,
-          proprietari o conduttori dei fondi agricoli,
-          cacciatori muniti di licenza
-          altre persone purché autorizzate.

La legge inoltre ha previsto lo stanziamento di 250.000 euro, necessari essenzialmente per acquistare le trappole e smaltire le carcasse.

QUI DI SEGUITO IL TESTO INTEGRALE DELLA SEDUTA DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=37&c=11&p=37&e=151&t=&key=1779923

CONSIGLIO  REGIONALE  DEL  VENETO
X  LEGISLATURA

39ª Seduta pubblica – Martedì 17 maggio 2016 Deliberazione legislativa n. 15

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI POSSAMAI, BERLATO, DALLA LIBERA, BRESCACIN, FABIANO BARBISAN, GEROLIMETTO, RIZZOTTO, SANDONÀ E VALDEGAMBERI RELATIVA A “MISURE PER IL CONTENIMENTO FINALIZZATO ALLA ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS)”.
(Progetto di legge n. 123)


IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Possamai, Berlato, Dalla Libera, Brescacin, Fabiano Barbisan, Gerolimetto, Rizzotto, Sandonà e Valdegamberi relativa a “Misure per il contenimento della nutria (Myocastor Coypus)”;
UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero POSSAMAI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la presente proposta di legge interviene per la salvaguardia del territorio e dell'equilibrio ambientale delle zone rurali, urbane e fluviali interessate dal problema delle nutrie.
La nutria (Myocastor coypus) è un roditore particolarmente dannoso in quanto la sua ampia diffusione provoca la distruzione delle rive dei fiumi e dei canali di irrigazione. La nutria, infatti, costruisce cunicoli sotto gli argini, danneggia le colture agricole, disturba e preda le nidiate di avifauna acquatica e minaccia la biodiversità.
Inoltre la nutria è uno dei maggiori responsabili della diffusione della leptospirosi, malattia con alto grado di mortalità per l'uomo se non viene diagnosticata in tempo.
La necessità di contenimento demografico della nutria scaturisce da specifiche valutazioni maturate nel tempo e connesse con l’impatto gravissimo dalla specie sulle realtà dei nostri territori.
La nutria è una specie originaria del sud America ed in Italia la sua diffusione ha subito un notevole incremento negli ultimi anni espandendosi soprattutto nella pianura padana e ora anche nella fascia prealpina a seguito di immissioni non autorizzate; questi animali hanno una potenzialità riproduttiva e una capacità di adattamento alle diverse condizioni climatiche estremamente elevata.
Gli enti locali delle zone interessate dalla loro presenza, hanno da tempo preso coscienza della pericolosità del fenomeno e della necessità di mettere in atto strategie di prevenzione e controllo della specie completamente diverse rispetto alle varie sperimentazioni effettuate in altre zone d'Italia durante gli ultimi anni.
Alla luce di quanto sopra descritto appare evidente l'esigenza di tutelare i nostri territori mediante il contenimento della specie, nonché di consentire alle competenti autorità, individuate dalla presente proposta di legge, di intervenire in modo da bloccare il proliferare indiscriminato di questa specie animale e di conseguenza di evitare i danni da essa provocati.
Nel dettaglio degli articoli la proposta legislativa prevede:
- all’articolo 1 si definiscono le finalità perseguite dalla proposta di legge;
- all'articolo 2 si individuano le funzioni e i compiti di Regione, Città metropolitana, province e comuni;
- all’articolo 3 vengono stabiliti i contenuti delle linee guida regionali indirizzate agli enti locali interessati;
- all'articolo 4 si definiscono le metodologie di contenimento, finalizzate alla eradicazione, della specie delle nutrie;
- all'articolo 5 si stabiliscono le modalità di monitoraggio delle popolazioni delle nutrie;
- all'articolo 6 la norma finanziaria.
Il progetto di legge presentato oggi in Aula risulta in parte modificato nel titolo e nel testo rispetto al provvedimento originario depositato grazie ai contributi acquisiti dalla III Commissione nel corso delle audizioni che hanno visto la partecipazione di province, associazioni a tutela dell’ambiente e in rappresentanza del mondo agricolo e venatorio, consorzi di bonifica e A.R.PA.V. oltre che in ragione delle posizioni emerse in sede istruttoria.
La Terza commissione consiliare, acquisiti i pareri della Conferenza delle Autonomie locali e della Prima commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento consiliare, nella seduta del 13 aprile 2016 ha approvato a maggioranza il progetto di legge con modifiche.
Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta – Lega Nord – Padania (Marino Finozzi, Gianpiero Possamai), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto e Luciano Sandonà con delega Stefano Valdegamberi), Fratelli d’ Italia – AN- Movimento per la cultura rurale (Sergio Berlato), Movimento 5 stelle (Erika Baldin e Simone Scarabel), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera) e il consigliere Franco Ferrari per il gruppo Alessandra Moretti Presidente. Si è astiene la consigliera Cristina Guarda per il gruppo Alessandra Moretti Presidente.”;

UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina GUARDA, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
questa è una proposta di legge che serve alla nostra Regione: riconosciamo tutti vi possano essere danni con conseguenze anche gravi che un animale alloctono può arrecare.
Ma è un progetto di legge che ha avuto una vita piuttosto tortuosa: presentato con un testo che ricalcava, alle volte con poca chiarezza, solo una parte dei passaggi della legge lombarda, è stato stravolto dopo le audizioni in Commissione, delegando la pianificazione degli interventi e la suddivisione delle funzioni alla Giunta regionale. Tale rinvio dimostra la consapevolezza che per l’attuazione della legge è necessario un approfondimento sul piano tecnico.
Naturalmente nell’analizzare questa proposta di legge, dobbiamo ricordare la sconsideratezza storica di un reparto industriale, quello della pellicceria, responsabile dell’importazione di un animale mai visto in queste aree, poi liberato e abbandonato a se stesso quando non più economicamente conveniente. E la gravità la si riconosce soprattutto quando in un determinato sistema ecologico viene inserito un che in quell’habitat non ha predatori naturali, che potrebbero permettere una regolazione della densità della specie: lupo, sciacallo, falco delle paludi, puma, giaguaro, caimano, volpe.
Eppure è proprio quest’ultima che potrebbe darci una mano: la volpe riconosciuta scientificamente antagonista della nutria. Interessante sarebbe iniziare a pianificare interventi non tanto di caccia alla volpe, quanto di regolazione della sua presenza, in particolare nelle aree in cui la nutria vive indisturbata da altri animali predatori: cacciare la volpe costringendola a scappare dalle aree pianeggianti e ricche di corsi d’acqua, habitat ideale per la nutria, potrebbe rivelarsi iniziativa controproducente e quindi invito a rivedere queste scelte di carattere principalmente venatorio, nell’ottica di un piano di contenimento della nutria.
A questo punto mi sia consentita qualche piccola precisazione: 
1) NUTRIA E LEPTOSPIROSI: contrariamente a quanto definito nell’introduzione del PDL, analisi effettuate presso gli Istituti Zooprofilattici su carcasse di Nutria hanno evidenziato una bassissima frequenza di positività a forme di Leptospira, tutt’al più paragonabile a quella normalmente riscontrabile in altri animali selvatici presenti nei medesimi territori. La presenza di anticorpi per Leptospira è un referto frequente negli animali selvatici sani e non è sinonimo di leptospirosi né di rischio di trasmissione della malattia. Non esistono casi documentati di malattie che siano state trasmesse dalla nutria all’uomo o agli animali domestici. La nutria non rappresenta pertanto alcun pericolo dal punto di vista igienico-sanitario, né ha un particolare ruolo nella trasmissione e diffusione di malattie.
Tutto ciò non toglie che si dovrà fare una grande attenzione allo smaltimento delle carcasse; non dobbiamo permettere che l’abbattimento della nutria diventi un’attività ludica, noncurante delle conseguenze igienico-sanitarie dovute all’abbandono delle carcasse nei corsi d’acqua o sui terreni adiacenti.
2) ERADICAZIONE: tutti i Consiglieri si renderanno conto che parlare di eradicazione in un territorio come il Veneto è sicuramente poco realistico. Scientificamente è attendibile solo un processo di contenimento della nutria, visto che l’eradicazione risulta essere finalità conseguibile esclusivamente nelle aree insulari.
Inutile, quindi, portare l’esempio della Gran Bretagna: essendo isola si è riusciti a controllare la presenza della nutria, complici 2 inverni particolarmente ostili, grazie ad interventi mirati, verificati attraverso un protocollo scientifico.
Quindi, parlando in termini realistici, cerchiamo di approcciarci al problema con obiettivi chiari e raggiungibili. 
Non dimentichiamo che iniziare un processo di contenimento senza stabilire azioni comuni con le regioni a noi confinanti, comprometterebbe il contenimento della specie. Ad esempio, se un comune veneto al confine con il Friuli Venezia Giulia eradica l’animale, ma questo non avviene nel comune friulano limitrofo, entro una stagione la nutria tornerà nei territori liberi. 
Poi, parliamoci chiaro: tutti noi vogliamo che questa legge esca in modo inoppugnabile e tecnicamente sostenibile, così da dare una risposta chiara agli agricoltori e ai cittadini che riscontrano un’eccessiva presenza di nutrie nella propria terra.
Ma la perplessità che condivido con le minoranze è la totale assenza nel piano di contenimento di misure che garantiscano la sicurezza delle persone, in particolare nei centri abitati e nei luoghi turistici: se questo progetto di legge si prende la responsabilità di identificare quali saranno le figure autorizzate, i metodi, gli strumenti e addirittura i tempi (preoccupandosi di avere la certezza che il mondo venatorio venga incluso nella programmazione, in tutto il periodo dell’anno), perché allora ci è stato negato un chiaro riferimento al problema della sicurezza, nella pianificazione degli interventi e dei metodi di contenimento? 
Pensavamo che il principio di sicurezza fosse una priorità per questa maggioranza, in ogni suo aspetto. 
Non servirebbe molto: solo una frase per ricordare alla Giunta che il Consiglio, pur delegando la definizione delle linee guida, esige che il cittadino residente o il turista non vengano allarmati o messi in pericolo dalle azioni di contenimento, in particolare con armi da fuoco o da lancio, siano esse di giorno o di notte, quando la visibilità è sicuramente minore e i rischi maggiori.
Una nota accoglibile che sicuramente non deturpa la legge ma definirebbe un principio importante che, speriamo, non vogliate dare per scontato.
Poi desidero condividere con voi un’osservazione piuttosto delicata, che vorrei fosse colta con atteggiamento collaborativo: così come è impostata, la legge potrebbe essere facilmente contestata dalle associazioni animaliste che molto spesso riconoscono possibili disagi causati dall’eccessiva presenza della nutria, ma sicuramente non concepiscono il perché una legge di contenimento della nutria si traduca in ulteriori concessioni al mondo venatorio.
Questa osservazione, condivisibile o meno, può però aprirci ad una considerazione utile ad analizzare i possibili scenari conseguenti al progetto di legge in questione: anche se possiamo tranquillamente convenire che la caccia alla nutria non si configura come intervento venatorio, bensì di contenimento, la clausola dell’apertura della caccia alla nutria SEMPRE, COMUNQUE E OVUNQUE, potrebbe essere facilmente travisato come permissivo lasciapassare a quel mondo di bracconieri, che nulla hanno a che vedere con la regolare caccia, ma che potrebbero cogliere l'occasione per uccidere animali protetti in periodo di silenzio venatorio, avendo buone possibilità che il loro sparo venga scambiato per autorizzato.
E SOTTOLINEO CHE DICO QUESTO NON PER AFFOSSARE LA LEGGE, MA PER FARLA FUNZIONARE! 
Questo passaggio potrebbe essere rivisto, trovando soluzioni alternative, visto che nessun Consigliere, tanto più coloro che svolgono regolare attività venatoria, può garantire per chi è solito approfittare degli eventi per scopi meno nobili rispetto a quelli indicati nella legge.
Propongo quindi di consentire l’uso di armi per la caccia alla nutria esclusivamente nel periodo venatorio, da settembre a febbraio, periodo autunnale e invernale in cui le nutrie risultano essere più vulnerabili rispetto al resto dell’anno, per 3 ragioni:
1) reagiscono con più lentezza perché investono molte energie per sopravvivere alle basse temperature (più facile quindi cacciarle);
2) la vegetazione è notevolmente ridotta, per cui sarebbe molto più facile individuare e localizzare la preda;
3) pur essendo animali prevalentemente notturni, d’inverno escono frequentemente dalle proprie tane per riposare al sole e scaldarsi: la caccia in periodi diurni sicuramente sarebbe più conveniente e sicura, sia nel metodo che nel risultato.
E il resto dell’anno? - domanderete. Il resto dell’anno, la Regione potrebbe sostenere la realizzazione di interventi ecologici o di trappolaggio con sterilizzazione (mangimi sterilizzanti) e successiva liberazione. Si tratta anche in questo caso di interventi di contenimento e sono convinta si debbano anch’essi perseguire, visto che la regione non è chiamata a promuovere esclusivamente metodi cruenti, ma anche quei metodi alternativi, scientificamente valutati sia in Italia che all’estero.
E, infine, un’ultima non irrilevante considerazione politica: ogni volta che avanziamo proposte, si tratti di asili nido, di istruzione, delle politiche sociali e culturali ci viene ripetuto come un “mantra” che le risorse non ci sono: tagli, tagli, tagli. 
Perché allora prevediamo forme incentivanti per gli operatori autorizzati al contenimento delle nutrie?”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, la proposta di legge composta di n. 6 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 44
Voti favorevoli n. 42
Astenuti n. 2

Art. 2

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 46
Voti favorevoli n. 44
Astenuti n. 2

Art. 3

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 45
Voti favorevoli n. 42
Astenuti n. 3

Art. 4

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 46
Voti favorevoli n. 38
Voti contrari n. 1
Astenuti n. 7

Art. 5

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 47
Voti favorevoli n. 47

Art. 6

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 42
Voti favorevoli n. 34
Voti contrari n. 2
Astenuti n. 6

VISTI gli emendamenti approvati in Aula;

IL CONSIGLIO REGIONALE


APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:


MISURE PER IL CONTENIMENTO FINALIZZATO ALLA ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS)



Art. 1 - Finalità.
1. La Regione Veneto tutela le produzioni zoo-agro-forestali, l’idrografia superiore, superficiale e tutte le opere idrauliche a servizio e tutela del territorio, il suolo e la salute pubblica e garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante il contenimento finalizzato alla eradicazione delle popolazioni di nutria (Myocastor Coypus) così come qualificata dalla normativa statale, presenti sul territorio regionale, attraverso l'utilizzo di metodi selettivi.

Art. 2 - Funzioni e compiti di Regione, Città metropolitana, province e comuni.
1. La Giunta regionale coordina, sovraintende e verifica l’attuazione della presente legge e la sua efficacia ed emana linee guida finalizzate alla eradicazione di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare. A tal fine la Giunta regionale, in attuazione di quanto prevede il comma 2 dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” come modificato dall’articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, provvede alla predisposizione di un Piano regionale triennale di eradicazione della nutria.
2. Le province e la Città metropolitana sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria ed attuano il Piano regionale triennale di eradicazione anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, dei consorzi di bonifica e di realtà associative organizzate.
3. Le province e la Città metropolitana, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, organizzano le modalità di prelievo dei soggetti da eradicare, di raccolta e di smaltimento delle carcasse.

Art. 3 - Linee guida regionali.
1. Le linee guida di cui al comma 1 dell’articolo 2 stabiliscono in particolare:
a) contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di eradicazione finalizzato alla eradicazione di cui al comma 2 articolo 2;
b) compiti di Regione, Città metropolitana, province, comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni agricole e realtà associative organizzate;
c) modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse anche avvalendosi della collaborazione della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e delle Aziende unità locali socio-sanitarie;
d) metodologia per la raccolta e trasmissione dei dati;
e) procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli operatori, possibili forme incentivanti a favore degli operatori autorizzati alle attività di cui all’articolo 4;
f) norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati, in particolare per gli interventi di contenimento previsti nei centri abitati e nei luoghi turistici.

Art. 4 - Metodologie per il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie.
1. Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dal Piano regionale triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all’esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo previo parere dell’ISPRA ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 157 del 1992:
a) armi comuni da sparo;
b) trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale;
c) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici;
d) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.
2. Le province e la Città metropolitana, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano i seguenti soggetti adeguatamente coordinati e formati, al prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 1, tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti:
a) la polizia provinciale e locale;
b) gli agenti venatori volontari;
c) le guardie giurate;
d) gli operatori della vigilanza idraulica;
e) i proprietari o conduttori dei fondi agricoli;
f) i soggetti muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria;
g) altri soggetti all’uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana.
3. Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.
Art. 5 - Monitoraggio delle popolazioni.
1. Le province e la Città metropolitana effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, raccolgono ed elaborano i dati, trasmettendoli, entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale.
2. Le province e la Città metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, curano l'effettuazione a campione di controlli veterinari sulla carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi ed alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.
3. Le province e la Città metropolitana, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento ed eradicazione delle nutrie indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute” - Programma 7 “Ulteriori spese in materia sanitaria” - Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata:
- riducendo di euro 75.000,00 la dotazione della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 3 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti”;
- riducendo di euro 175.000,00 le risorse relative alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” - Programma 2 “Caccia e pesca” - Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.


Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 45
Voti favorevoli n. 37
Voti contrari n. 2
Astenuti n. 6

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Antonio Guadagnini IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti  

INDICE

Art. 1 - Finalità. 7
Art. 2 - Funzioni e compiti di Regione, Città metropolitana, province e comuni. 7
Art. 3 - Linee guida regionali. 7
Art. 4 - Metodologie per il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie. 7
Art. 5 - Monitoraggio delle popolazioni. 8
Art. 6 - Norma finanziaria. 8